CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, 19/02/2021, N.4477 –
Pochi giorni fa è stata depositata un’interessante sentenza in tema di corretto bilanciamento tra diritto alla cronaca giornalistica e la tutela della privacy.
Il fatto in sintesi era il seguente. I genitori di una bambina, che versava in stato semi-comatoso, nella speranza di ottenerne qualche effetto positivo, invitavano un noto calciatore a farle visita. Lo sportivo accettava e, in occasione dell’incontro, venivano scattate delle fotografie ritraenti il calciatore, nonché la minorenne e i genitori della stessa. Poco dopo, le immagini erano riprodotte da importanti quotidiani e reti televisive. Per tale ragione, i genitori citavano in giudizio i media al fine di ottenere il risarcimento del danno morale, contestando di non aver rilasciato alcuna autorizzazione o consenso alla pubblicazione.
Il Tribunale rigettava le pretese degli attori, i quali promuovevano ricorso in Cassazione.
La pronuncia in esame, al di là della decisione del caso di specie, risulta significativa anche per l’esaustiva disamina di tutte le norme e i principi necessaria per poter stabilire i limiti entro i quali, per ragioni di cronaca, è lecito utilizzare l’immagine di una persona. Va detto, inoltre, che un’attenzione particolare è stata posta alla circostanza che era coinvolto un minorenne.
La Cassazione ha affermato che “il diritto alla riservatezza del minore deve essere considerato assolutamente preminente” e che può essere subalterno al diritto di cronaca solamente quando sussista “in concreto, uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialità di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita”. Infatti, “la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sè, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte”.
Accogliendo le doglianze dei genitori, la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il Tribunale aveva omesso l’accertamento dello specifico interesse pubblico alla rivelazione delle fotografie del minore. Interesse che, alla luce di quanto emerso in giudizio, non risultava sussistere.
“Nel caso concreto l’avvenuta pubblicazione di foto centrate (anche) su di una minore allettata, non importa se con il viso oscurato, tra apparecchi e cavi, con medici ed infermieri e con la diffusione delle generalità, è certamente lesiva di quel preminente interesse del minore”.