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Vendita: in caso restituzione del bene, bisogna tener conto dell’uso fatto

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 28/07/2020, N.16077 –

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito, in tema di vendita, i criteri da adottare per determinare il prezzo da restituire al compratore in caso di azione redibitoria.

Secondo quanto previsto dall’art. 1492 del Codice civile, è facoltà del compratore chiedere, laddove la cosa acquistata presenti vizi tali da renderla inidonea all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore, la risoluzione del contratto (la cd. azione redibitoria) con i seguenti effetti: il venditore dovrà provvedere alla restituzione del prezzo e al rimborso al compratore delle spese e i pagamenti sostenuti per la vendita; il compratore sarà tenuto a restituire la cosa, se non perita in conseguenza ai vizi.

Nel caso affrontato dai Giudici di Legittimità, l’azione redibitoria aveva ad oggetto un veicolo che, pur in presenza di vizi accertati, il compratore aveva continuato ad utilizzare per anni ovvero fino alla definizione del giudizio d’appello.

Nei precedenti gradi di giudizio, accolta l’azione di risoluzione, era stato ordinato al venditore di restituire l’integrale prezzo dell’automobile affetta dagli accertati vizi, e contestualmente all’acquirente di riconsegnare il veicolo nello stato in cui si trovava al momento della pronuncia (e, quindi, in ragione degli anni trascorsi e dell’uso, con un valore di gran lunga inferiore a quello avuto al momento della vendita).

La Corte di Cassazione, rilevando che gli effetti restitutori statuiti nella sentenza impugnata avevano dato origine ad una disparità di trattamento tra venditore e compratore, enunciava il seguente principio di diritto: “nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un’autovettura che abbia agito vittoriosamente in redibitoria si deve tener conto dell’uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l’equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un’illegittima locupletazione dell’acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorchè accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore” (Cass. Civ., Sez. II, 28.07.2020 n. 16077).

Si precisa che, nel caso in cui il compratore sia anche consumatore, la normativa di riferimento sarà quella di cui al D. Lgs. 206/1995 e, in particolare, l’art. 130 n. 8, che, a differenza dell’art. 1493 c.c., prevede che nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tenga conto dell’uso del bene.