È stato sottoposto all’attenzione dello Studio Legale Campiotti Mastrorosa il seguente caso.
Tizio intende ottenere la restituzione di un’ingente somma prestata al fratello Caio, senza che i due avessero fissato un termine per la ripetizione del denaro.
Il primo profilo da considerare è quello regolato dall’art. 1817 c.c., ai sensi del quale, quando le parti non hanno fissato un termine per la restituzione delle somme prestate, è il giudice che lo determina.
Sembrerebbe quindi che il creditore che intenda recuperare le somme prestate, prima di poter formulare anche solo una richiesta di restituzione al debitore, debba rivolgersi al Tribunale affinché venga stabilito il termine entro cui quest’ultimo sia tenuto a restituire il denaro ricevuto a prestito.
D’altra parte, qualora il debitore rimanga inerte e non adempia spontaneamente, il creditore potrebbe agire in giudizio richiedendo contestualmente sia la fissazione del termine, sia la condanna di pagamento. La giurisprudenza, infatti, afferma che la pronuncia ha natura di accertamento, il che significa che il Giudice potrebbe ritenere che il termine sia già decorso al momento della domanda, essendo già trascorso un lasso di tempo congruo per la restituzione.
Non bisogna poi dimenticare che a tutela del creditore trova comunque applicazione la regola generale statuita dall’art. 1186 c.c., che legittima la pretesa immediata di adempimento – in questo caso di restituzione del prestito – qualora il debitore è divenuto insolvente oppure ha diminuito o non offerto le garanzie dovute o promesse. Ne consegue che in tal caso non sarà necessario alcun provvedimento sulla fissazione del termine, ma si potrà agire direttamente per la condanna di pagamento.
Non si esclude anche la possibilità dell’azione monitoria al fine di ottenere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del mutuatario, con implicito riconoscimento dello stato di insolvenza o del decorso del termine congruo.
Il secondo profilo concerne la prescrizione. In tempi relativamente recenti la Cassazione ha chiarito che, in assenza di termine, il creditore è legittimato a richiederne la fissazione al Giudice sin dall’insorgere del prestito, pertanto la prescrizione decennale del suo diritto alla restituzione inizia a decorrere dal momento della stipula del contratto (Cass. 14345/2009).
Tutto quanto sopra vale anche nel caso in cui le parti abbiano stabilito che il debitore “paghi solo quando potrà” (co. 2, art. 1817 c.c.).
In conclusione, sarà possibile fornire una soluzione al quesito di Caio dopo un’attenta valutazione delle circostanze del caso concreto alla luce dei principi appena richiamati.