Studio Legale Campiotti Mastrorosa

Categorie
Senza categoria

È punibile l’abbandono di minori anche se temporaneo

CASSAZIONE PENALE SEZ. V, 10/06/2021, N.27926 –

Riportiamo la recente sentenza n. 27926 del 10.06.2021 della Sezione V Penale della Corte di Cassazione che fornisce un quadro completo e aggiornato degli orientamenti giurisprudenziali in tema di abbandono di minori e persone incapaci, fattispecie di reato punita dall’art. 591 del codice penale.

Ad avviso della Corte, integra il delitto di abbandono “qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo”.

Particolare rilievo assume il rapporto di custodia tra l’agente e il minore o l’incapace, che può sorgere sia da obblighi giuridici formali (es. il genitore nei confronti del figlio minorenne), sia da una spontanea assunzione dell’obbligo da parte dell’agente (es. sorveglianza di un bambino a titolo di cortesia), sia da una mera situazione di fatto. La cura invece può derivare unicamente “da valide fonti giuridiche formali”.

L’elemento soggettivo del reato consiste “nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l’esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo”.

È interessante notare che i Giudici di legittimità hanno altresì precisato che “per la sussistenza del delitto di abbandono di persone minori o incapaci basta uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per l’incolumità del minore o dell’incapace in dipendenza dell’abbandono, onde l’abbandono è punibile anche se temporaneo” (Cass. penale sez. V, 24/03/2021, n. 27883).

Nel caso di specie, veniva confermata la condanna a carico di un padre che, recatosi presso una Caserma dei Carabinieri – per un incombente del quale non aveva certezza della durata – aveva lasciato per circa una mezz’ora la figlia di 5 anni a bordo del proprio veicolo, posteggiato all’interno di un parcheggio di un supermercato(“senza barriere all’ingresso e, quindi aperto all’accesso di qualunque soggetto”) che, peraltro, non poteva essere sorvegliato dall’interno della Caserma.