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Sinistro stradale: il danno da fermo tecnico

Nel presente articolo si intende fornire una breve rassegna delle più recenti pronunce di merito in relazione al dibattuto tema del cd. fermo tecnico del veicolo in caso di sinistro stradale.

Innanzitutto, si ricorda che è ormai pacifico in giurisprudenza che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni (c.d. fermo tecnico) è un danno che non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che il mezzo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo, ma – come ogni danno – deve essere provato (Cass. Civ. n. 20620/2015).

Partendo da questo assunto, il Tribunale di Milano ha precisato che il danno da fermo tecnico potrebbe consistere “ad esempio nella spesa per un mezzo sostitutivo ovvero nella rinuncia forzata a proventi ricavabili dall’uso del mezzo”. Nel caso di specie, era negato il risarcimento del danno in quanto la parte aveva solo “ipotizzato la necessità di un’auto sostitutiva da noleggiare ad Alessandria ma nessuna spesa effettiva ha documentato a riguardo” (Tribunale Milano sez. X, 22/01/2021, n. 429).

È stato anche affermato che “il giudice può procedere a liquidare equitativamente il danno solo quanto questo è destinato a rimanere incerto nella sua determinazione (Cass. n. 11698/2018) e non anche quando l’attore, pur potendolo fare, non ha provato l’an e il quantum della propria pretesa”. Nel giudizio, le domande attoree erano respinte in quanto non era stata prodotta in giudizio la fattura, o comunque la documentazione, attestante la spesa sostenuta per dotarsi di un mezzo sostitutivo (Tribunale Pisa sez. I, 06/07/2021, n. 912).

Altro spunto interessante della stessa pronuncia è il seguente: “ogni analisi circa l’imprescindibile necessità di dotatasi di un mezzo sostitutivo deve essere preclusa, non essendo affatto necessaria. Tant’è’ vero che la giurisprudenza esclude la risarcibilità del danno da cd. Fermo tecnico in ipotesi diverse, in ragione del fatto, ad esempio, che il mezzo incidentato inutilizzabile fosse sprovvisto di assicurazione obbligatoria e dunque non poteva circolare”.

La giurisprudenza ha ritenuto che neppure il “deprezzamento del veicolo” possa essere considerato un pregiudizio automatico in caso di fermo tecnico. “In primo luogo, infatti, il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa. In secondo luogo, il deprezzamento d’un veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione d’un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro” (Tribunale Ivrea sez. I, 07/09/2021, n. 833).

Da ultimo si osserva che, mentre sembra che non vi siano pronunce ostative in relazione al risarcimento dei costi relativi agli oneri per la tassa di circolazione, recentemente il Tribunale di Milano ha così deliberato: “è considerata erronea l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno pari al premio assicurativo “inutilmente pagato” posto che durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile perché dovuto a negligenza del danneggiato (Tribunale Milano sez. VI, 27/10/2021, n. 8731).