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Anche i famigliari non conviventi hanno diritto al risarcimento dei danni per morte del congiunto

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 8218 DEL 24.03.2022 –

La morte di una persona, se causata da condotta illecita di altro soggetto (per sinistro stradale, imperizia medica, mancato rispetto delle norme antinfortunistiche nei rapporti di lavoro, danno da cose in custodia e comunque per qualsiasi evento riconducibile a responsabilità di terzi) causa un danno ai familiari che può essere sia materiale (si pensi alla perdita di un genitore che sostiene economicamente la famiglia) che non patrimoniale.

Entrambi i danni debbono essere risarciti a coloro che hanno un vincolo affettivo ampio e profondo con la vittima.

A prescindere dalla problematica dell’entità del risarcimento, non oggetto del presente breve scritto ma che comunque dipende anch’esso dal rapporto affettivo con la vittima, la giurisprudenza si è trovata frequentemente a prendere posizione su quali siano i soggetti che hanno diritto a tale risarcimento, al di fuori dell’ovvia stretta cerchia dei figli, dei genitori, del coniuge comunque degli appartenenti al “nucleo familiare ristretto”.

L’ampiezza e profondità del vincolo affettiva, senza necessità di darne dimostrazione, si danno infatti per certi tra persone unite da vincoli parentali e da convivenza.

Spesso la giurisprudenza ha utilizzato il solo criterio della convivenza, escludendo perciò dal diritto al risarcimento tutti i familiari che non fossero conviventi con la vittima.

Con la decisione 8218 / 2021 pubblicata lo scorso 24 marzo, La Cassazione ha statuito che si deve escludere che la convivenza sia requisito indispensabile per riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita parentale. Mentre va indagata l’effettiva ampiezza e profondità del vincolo parentale che ben potrebbe esistere anche in assenza di convivenza. Va sempre accordata, invece, la possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Nel caso di specie i soggetti che richiedevano il risarcimento affermavano di avere subito danno non patrimoniale dalla morte della zia – vittima di un incidente stradale – con la quale, seppure non con essi conviventi avevano rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà.