Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Civile

Limiti alla garanzia per vizi e difetti nell’appalto: l’accettazione delle opere

Ai sensi dell’art. 1667 c.c., una volta terminati i lavori e consegnata l’opera commissionata, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.

La garanzia tuttavia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Posto che l’eventuale accettazione può avvenire solo a seguito dell’effettiva consegna, il committente ha il diritto (e il dovere) di verificare la qualità e l’idoneità delle lavorazioni oggetto del contratto, che potrà avvenire anche durante lo svolgimento dei lavori.

È bene evidenziare che l’accettazione può essere espressa, ma anche tacita (o per “facta concludentia”). A quest’ultimo proposito si pensi che se la verifica viene omessa immotivatamente, oppure se gli esiti dei controlli non vengono comunicati entro un congruo termine, oppure se il committente riceve la consegna senza formulare alcun rilievo, l’opera si intende accettata.

Il profilo dell’accettazione tacita è stato recentemente analizzato da parte della giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 14052 del 2020.

Con la pronuncia citata, la Cassazione ha dapprima distinto i due momenti focali: la consegna, da intendersi come “un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente” e l’accettazioneche “esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo”. È seguita poi l’interpretazione dell’istituto giuridico in questione: “l’art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica”.

Come scritto, i vizi sono quelli palesi cioè quelli conosciuti o riconoscibili dal committente. La riconoscibilità deve essere valutata rispetto al momento della verifica e valutata in base alle cognizioni medie del soggetto che concretamente la effettua (quindi ordinaria diligenza se è un profano, oppure perizia nel caso di un tecnico).