Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Civile

Fideiussione e normativa antitrust

TRIBUNALE DI VARESE, SENT. 23/04/2024 N. 448

Il Tribunale di Varese con la Sentenza n. 448/2024 del 23.04.2024, in un caso seguito dallo Studio Legale Campiotti si è recentemente espresso sulla conseguenza della violazione della normativa Antitrust in caso di fideiussioni omnibus o fideiussioni specifiche.

La fideiussione è una tipica garanzia personale.

L’art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere sia la legge sia la volontà privata.

L’obbligazione del fideiussore si estingue: i) a causa dell’estinzione dell’obbligazione del debitore originario; ii) attraverso i normali modi di estinzione delle obbligazioni; iii) quando, per fatto imputabile al creditore non è più realizzabile la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore; iv) quando, in caso di fideiussione per un’obbligazione futura, il creditore ha fatto credito al terzo senza autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; v) quando il creditore, entro sei mesi della scadenza dell’obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore o non le ha diligentemente coltivate.

Sull’ultimo punto, la giurisprudenza ha affermato che per istanza debba intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziale assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (Cass. Civ. n. 25197/2023): non basta la notifica di un atto stragiudiziale come la nota pro forma o il precetto non seguito dall’esecuzione.

Nelle ipotesi in cui le parti, però, abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore (c.d. garanzia a prima richiesta), la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza (Cass. Civ. n. 22346/2017).

Diversamente argomentando, infatti, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 1938 c.c. la fideiussione può essere anche prestata per un’obbligazione futura o condizionale: si ritiene che sia condizione di validità l’esistenza di un rapporto di fatto tra le parti dal quali risulti probabile l’insorgere di un credito.

Particolare tipo di fideiussione per obbligazioni future è la fideiussione omnibus, che si ha quando un soggetto si obbliga a garantire (per lo più nei confronti di una banca) l’adempimento di ogni obbligazione già sorta o che sorgerà a carico di un altro soggetto senza la previsione né di limiti di durata né di limiti quantitativi.

L’art. 1938 c.c. è stato modificato dall’art. 10 della L. 154/1992 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, il quale ha imposto la previsione dell’importo massimo garantito.

Gli istituti bancari, nell’ambito dei rapporti contrattuali con la clientela, generalmente si avvalgono di schemi negoziali predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (o ABI).

Nel 2005, La Banca d’Italia ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust alcune clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione omnibus.

In tale contesto, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha chiarito cosa accade qualora, nel contratto di fideiussione concluso tra la banca e il cliente, siano riportate proprio le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust: in detto caso, il rimedio applicabile è quello della nullità parziale.

Infatti, qualora nel contratto di fideiussione siano riportate pedissequamente le clausole dichiarate nulle, si applicherebbe il principio di conservazione degli atti negoziali a mente del quale la fideiussione omnibus sarebbe nulla limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito. Il principio verrebbe derogato, con conseguente nullità dell’intero contratto, solo qualora venga dimostrata la diversa volontà delle parti nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi ravvisato – della parte del contratto colpita da nullità.

Tali principi non si applicano, per converso, a fideiussioni specifiche (rectius non omnibus) (cfr. Trib. Milano n. 7015/2022; Trib. Milano n. 5481/2022; Corte Appello Milano n. 3082/2022). Questo orientamento è stato di recente confermato anche dal Tribunale di Varese (Trib. Varese, Sentenza n. 448/2024 del 23.04.2024).