Studio Legale Campiotti Mastrorosa
CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 17 LUGLIO 2024, N. 19680 –
Il Codice della strada definisce “Zona a traffico limitato” (Ztl) un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati.
La limitazione può far riferimento a:
La vicenda che ci occupa origina da un’opposizione presentata, con separati ricorsi, da un’automobilista avverso 39 verbali di violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché avverso ulteriori 19 verbali di violazione delle medesime norme.
I verbali venivano notificati all’opponente dalla Polizia Municipale per aver circolato nella zona a traffico limitato in difetto di autorizzazione.
L’automobilista asseriva di essere incorsa in errore incolpevole poiché, al momento della circolazione, aveva la convinzione di essere ancora titolare del diritto di circolare nella zona a traffico limitato del Comune di Terni. Pertanto, l’opponente ricorreva al Giudice di Pace di Terni per ottenere l’annullamento dei predetti verbali.
In primo e in secondo grado, i giudici, in accoglimento dei ricorsi, annullavano tutti i verbali, fatta eccezione per il primo.
Per l’effetto, il Comune di Terni ricorreva in Cassazione.
Il Comune asseriva che i giudici di primo e secondo grado, pur avendo accertato la sussistenza di una pluralità di condotte (poste in essere dall’automobilista), riconducevano queste ultime alla prima infrazione senza, però, delineare il ragionamento logico in virtù del quale le successive violazioni dovevano essere ricondotte alla prima.
Per la difesa del Comune ricorrente, la fattispecie trova la sua regolamentazione nell’art. 198 C.d.S..
Il primo comma del citato articolo stabilisce: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”
Tale disposizione estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la sola limitazione prevista dal secondo comma del medesimo articolo, il quale così dispone: ‘‘In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione’’.
La Corte rigettava il ricorso del Comune, chiarendo che nel caso di specie, a dispetto di quanto sostenuto dall’ente, le trasgressioni compiute dall’automobilista non integravano un’ipotesi di concorso formale poiché questo istituto richiede, ai fini della configurazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 81 c.p., l’unicità dell’azione (od omissione) produttiva della pluralità di violazioni.
Viceversa, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 8 bis (L. n. 689/81) rubricato “Reiterazione delle violazioni” il quale così recita: “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo”.
In sostanza, le violazioni, seppur poste in essere in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono, semmai, essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo (c.d. reiterazione specifica).
Pertanto, la Suprema Corte – nell’ordinanza n. 19680 del 17 luglio 2024 – ribadiva quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio: le condotte, poste in essere dall’automobilista costituiscono un’unica infrazione, la quale è idonea a comportare la caducazione delle violazioni successive.