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Diritto Penale

Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale

CASSAZIONE PENALE SENT. N. 42460/2024

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. Sez. III n. 42460/2024) sul valore

probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale.

Secondo consolidata e pacifica giurisprudenza, in materia di prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa-testimone, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Infatti, le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – non trovano applicazione nei confronti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Cass. Penale 20 marzo 2019, n. 12250/19).

Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372).

Per contro, ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato (in considerazione del fatto che non è portatrice di alcuna pretesa risarcitoria) purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall’orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall’esame critico delle risultanze processuali – che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni –, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle.

Alla luce di questo è, però, fondamentale che si indaghi sul tema della veridicità, credibilità, attendibilità e coerenza della vittima dichiarante; ma in che modo?

Da ultimo, la Cass. Penale sez. III, 14.10.2024, n. 42460, richiamando i criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, già delineati da pacifica e consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Sez. Unite, n. 41461 del 19/7/2012), indica la precisa scansione logica che il Giudice deve seguire:

  1. analisi della capacità a testimoniare, intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche);
  2. disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità);
  3. vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati)
  4. qualora risultino opportuni, riscontri esterni che consistotono in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135)..

Il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci – ritenuto, opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile –, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza e intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.