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La disattenzione del danneggiato esclude la responsabilità del custode

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE, ORD. 23/12/2020 N. 29435 –

A seguito di una brutta caduta, per essere inciampata in un dislivello presente nella pavimentazione della piazza centrale della città, la signora Tizia citava in giudizio il Comune pretendendone il risarcimento del danno.

La fonte della responsabilità del Comune deriva dall’art. 2051 c.c., che pone a carico del custode, cioè di colui che ha il potere di vigilanza e controllo su una cosa, il risarcimento dei danni che da quella cosa derivino. Il custode può liberarsi da questo stringente onere solo provando che il danno sia derivato dal “caso fortuito”.

Nel caso della signora Tizia, la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del Comune rifacendosi ai principi emersi nella più recente prassi interpretativa: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”. In termini più immediati: l’ingiustificabile e colpevole disattenzione o imprudenza del danneggiato può escludere del tutto la responsabilità del custode.

Sulla base di questo assunto la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva riscontrato in fatto “che il dislivello in questione aveva un’altezza di circa 12 centimetri, conseguenti all’esecuzione di alcuni lavori di riqualificazione urbana della Piazza”, che “la colorazione della parte superiore del gradino-dislivello era ben differente rispetto a quella della parte inferiore e che le lastre della parte superiore erano anche poste con una striscia di direzione inversa rispetto a quelle del piano inferiore” e che “detta differenza cromatica rendeva ben visibile il dislivello in una giornata di sole come quella in cui si era verificata la caduta; ed era d’altronde pacifico come esso era in ottimo stato di manutenzione, dato il recente svolgimento dei lavori di riqualificazione.

Quindi, ad avviso dei Giudici di Legittimità, correttamente, sulla base di tali premesse la Corte d’Appello aveva concluso che la caduta della signora Tizia “era da imputare esclusivamente ad una sua disattenzione, pienamente idonea ad integrare il caso fortuito”.