Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Appalti e diritti reali Diritto Civile

Quali sono i vizi e i difetti coperti dalla garanzia in materia di appalto?

Ai sensi dell’art. 1667 c.c., una volta consegnata l’opera commissionata, l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera.

Le difformità consistono nella non corrispondenza tra l’opera eseguita e le prescrizioni contrattuali e/o le caratteristiche del progetto consegnato o sottoposto all’appaltatore.

Si parla di vizi in assenza di qualità o caratteristiche, per il mancato rispetto o del contratto o delle regole della tecnica o dell’arte esigibili al momento dell’esecuzione dei lavori. Ad esempio, con sentenza 25/01/2022, n. 2226, la Cassazione ha affermato che “l’accertamento dell’eventuale responsabilità per un vizio inerente all’isolamento acustico deve essere attuato tenendo conto delle norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggerite dalle ordinarie regole dell’arte”.

È utile ricordare che, ai fini della garanzia prevista dal citato articolo, i vizi e le difformità devono avere un grado minimo di apprezzabilità, posto che non esiste e non si può pretendere la perfezione. Non a caso, particolarmente in ambito edilizio, sono spesso stabilite delle tolleranze di lavorazione all’interno delle quali l’opera può dirsi compiuta a regola d’arte.