Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Pacchetti turistici e danno da vacanze rovinate

Il codice del turismo, così come novellato dal D.Lgs. n. 62/2018, disciplina i) i pacchetti turistici – intendendosi per talii pacchetti in cui vi è la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici (trasporto di passeggeri, noleggio auto, etc) – offerti in vendita o venduti da professionisti ai viaggiatori e ii) i servizi turistici collegati la cui offerta o vendita ai viaggiatori è agevolata da professionisti, esclusi pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore e, ancora, iii) i pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita ai viaggiatori sia agevolata da imprese turistiche senza scopo di lucro, laddove agiscono occasionalmente.

In tali ipotesi, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o, infine, da altri fornitori di servizi turistici.

Eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico devono essere tempestivamente comunicati dal viaggiatore all’organizzatore: l’organizzatore è tenuto a porre rimedio al difetto di conformità entro un ragionevole periodo, salvo il diritto del viaggiatore di ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese.

Se un difetto di conformità é tale da integrare gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.) e l’organizzatore non vi ha posto rimedio, il viaggiatore può risolvere di diritto il contratto di pacchetto turistico o chiedere una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, oltre alla risoluzione del contratto, anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata, correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Tale danno, infatti, si sostanzia nel pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere, svago o riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto o in parte del programma previsto.

Il c.d. danno da vacanza rovinata costituisce una voce di danno non patrimoniale, che trova fondamento nell’art. 2059 c.c., che deve essere distinta dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nella perdita economica subita.

Ai sensi dell’art. 2059 c.c. il danno non patrimoniale da vacanza rovinata costituisce uno dei casi previsti dalla legge di pregiudizio risarcibile: spetta al giudice procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali principi di correttezza e buona fede e alla considerazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per altro verso, della condizione concreta delle parti (Cass. Civ. 17724/2018).

Con riguardo alla prescrizione, il diritto al risarcimento da vacanza rovinata si prescrive in tre anni decorrenti dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (Cass. Civ. n. 5271/2023), o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.