Tra le novità introdotte dal D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (c.d. riforma Cartabia) vi è l’art. 473 bis.37 c.p.c. rubricato “pagamento diretto del terzo”. Tale norma ha uniformato la frammentaria disciplina di cui all’art. 8. L. n. 898/1970 -oggi abrogato-, all’art. 156 c.c. ed all’art. 3 L. n. 219/2012, facendo confluire in un’unica disposizione la disciplina riferita al diritto del creditore, al quale non è stato versato il contributo al mantenimento, ad ottenerne il pagamento diretto da parte del terzo.
La normativa previgente appariva disomogenea e mutevole a seconda che ci si trovasse nell’ambito della separazione, del divorzio o del contributo economico disposto in favore di figli nati fuori dal matrimonio. In particolare, precedentemente all’introduzione dell’articolo in commento, per ottenere il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione era necessario l’intervento del giudice mentre, in caso di divorzio o a tutela dell’assegno di mantenimento per figli di genitori non coniugati, era possibile attivare la procedura stragiudiziale prevista dall’art. 8 L. n. 898/1970.
La novella normativa in parola ha introdotto, dunque, un’unica procedura stragiudiziale analoga a quella di cui all’art. 8 della citata L. n. 898/1970, utilizzabile per dare attuazione a tutti i provvedimenti emessi in materia familiare (separazione, divorzio od afferenti alla prole nata fuori dal matrimonio).
Mediante tale rimedio è possibile ottenere il pagamento dei crediti derivanti dal contributo al mantenimento direttamente da un soggetto terzo il quale, a sua volta, è debitore dell’obbligato inadempiente. Trattasi di tutela avente funzione preventiva: riguarda le sole mensilità future che il terzo è tenuto a versare periodicamente al debitore principale (ad esempio in forza di un rapporto di lavoro o pensionistico) non escludendosi tuttavia le corresponsioni una tantum purché specificamente determinate.
L’iter è il seguente: i) il creditore del mantenimento (stabilito in favore suo o della prole) deve dapprima costituire in mora il debitore inadempiente; ii) successivamente, decorsi trenta giorni dalla costituzione in mora senza ricevere il pagamento, il beneficiario può notificare al terzo il provvedimento -o l’accordo di negoziazione assistita- che dispone l’assegno, con richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone al contempo comunicazione all’obbligato originario.
Conseguentemente, dal mese successivo a quello della notifica della richiesta di pagamento diretto, il terzo è tenuto a pagare l’assegno sino alla concorrenza delle somme da esso dovute al debitore principale. S’instaura pertanto un vero e proprio rapporto di debito-credito tra il beneficiario dell’assegno ed il terzo tale per cui, laddove quest’ultimo a sua volta non dovesse adempiere al pagamento, il primo potrebbe promuovere azione esecutiva direttamente nei suoi confronti.
Ove al momento della notifica della richiesta il credito dell’obbligato verso il terzo sia già stato sottoposto a pignoramento da altri creditori, è previsto che all’assegnazione e ripartizione delle somme debba provvedere il Giudice della procedura esecutiva (ove il coniuge creditore potrà intervenire) tenuto conto della natura e finalità dell’assegno.
Elemento di discontinuità rispetto alla Legge Divorzile si ha nei casi di credito da rapporto di lavoro, ove il legislatore della riforma ha eliminato il limite della metà dell’importo complessivamente dovuto all’obbligato a titolo retributivo; limite -oggi venuto meno- oltre il quale, a mente della previgente disciplina il datore di lavoro non era tenuto ad effettuare il pagamento diretto al creditore del mantenimento.
Le modifiche introdotte dall’art. 473 bis.37 c.p.c. producono effetto a far data dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente.