Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Civile

Il concordato minore

Il concordato minore (già noto come accordo di composizione della crisi) è l’omologo della composizione negoziata della crisi d’impresa, ricorribile da soggetti, escluso il consumatore, che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.

Tale rimedio, a disposizione del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dei sovraindebitati, permette di ridurre il debito formulando una proposta ai creditori, per tramite d’un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), in tutti quei casi in cui essa consenta di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale o, ancora, in tutti quei casi in cui vi sia l’intervento di risorse esterne che forniscano garanzia di continuazione dell’attività e la soddisfazione dei creditori in misura maggiore rispetto a quanto questi potrebbero ottenere ricorrendo ad altri strumenti.

La domanda si presenta a un Organismo di Composizione della Crisi presente nel circondario del Tribunale competente (se non vi sono Organismi, le funzioni sono esercitate da professionisti in possesso di specifici requisiti, nominati dal Presidente del Tribunale, individuati tra gli iscritti all’albo dei gestori delle crisi).

Non è previsto un contenuto minimo della proposta di concordato, salva la fissazione di modalità e tempi entro i quali si presume di poter superare la situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario.

Alla domanda deve essere acclusa una relazione dettagliata predisposta dall’Organismo con l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza adottata nell’assumere obbligazioni, le ragioni che hanno determinato l’inadempienza debitoria agli impegni assunti, l’esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, una valutazione sull’attendibilità e conformità dei documenti ricevuti dal debitore, una valutazione sulla convenienza del concordato rispetto ad altri istituti, una indicazione dei costi del procedimento nonché modalità e tempi, in caso di previsione positiva, di soddisfazione dei creditori e, infine, l’eventuale formazione di classi di creditori ove indicata nella proposta.

Il procedimento si svolge avanti al Tribunale in composizione monocratica.

La domanda viene dichiarata inammissibile nel caso in cui manchi la documentazione obbligatoria, qualora il debitore abbia dimensioni tali da eccedere i limiti di accesso all’istituto o, infine, qualora abbia già ricorso all’esdebitazione per due volte.

Il Giudice, valutata la domanda come ammissibile, dichiara aperta la procedura e ordina la comunicazione della proposta a tutti i creditori.

Con il decreto il Giudicante assegna anche un termine ai creditori, non superiore a trenta giorni, per poter esprimere all’Organismo l’eventuale adesione alla proposta formulata e presentare osservazioni.

Quale garanzia del debitore, su istanza dello stesso, il Giudice, sino all’omologa del concordato, può disporre che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive, sequestri conservativi o, ancora, acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo anteriore.

Con medesimo decreto, il Giudice nomina un commissario giudiziale affinché i) svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’Organismo nel caso in cui sia stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti, ii) sia stata proposta domanda di concordato in continuità aziendale, iii) sia stata richiesta la nomina da parte del debitore.

L’Organismo è onerato dell’esecuzione del decreto.

Qualunque atto compiuto dal debitore che ecceda l’ordinaria amministrazione e sia effettuato senza alcuna autorizzazione del Giudice è inefficace nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata pubblicità del provvedimento.

Il concordato minore è approvato da tanti creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Il Tribunale, verificata la ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché il raggiungimento delle percentuali di cui sopra, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la trascrizione e dichiara chiusa la procedura.