Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Diritto Penale

Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale

CASSAZIONE PENALE SENT. N. 42460/2024

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. Sez. III n. 42460/2024) sul valore

probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale.

Secondo consolidata e pacifica giurisprudenza, in materia di prova dichiarativa proveniente dalla persona offesa-testimone, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Infatti, le regole di valutazione della prova dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p., – in base al quale le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 c.p.p. sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – non trovano applicazione nei confronti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Cass. Penale 20 marzo 2019, n. 12250/19).

Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2010, n. 29372).

Per contro, ove la persona offesa non si sia costituita parte civile, le sue dichiarazioni devono ritenersi a maggior ragione da sole sufficienti a fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato (in considerazione del fatto che non è portatrice di alcuna pretesa risarcitoria) purché siano valutate con il particolare rigore richiesto dall’orientamento dominante in sede di legittimità e sempre che, dall’esame critico delle risultanze processuali – che il giudice di merito deve pur sempre compiere ai fini della verifica della credibilità personale della persona offesa e dell’attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni –, non emergano risultanze processuali in grado di smentirle.

Alla luce di questo è, però, fondamentale che si indaghi sul tema della veridicità, credibilità, attendibilità e coerenza della vittima dichiarante; ma in che modo?

Da ultimo, la Cass. Penale sez. III, 14.10.2024, n. 42460, richiamando i criteri per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, già delineati da pacifica e consolidata giurisprudenza (ex plurimis, Sez. Unite, n. 41461 del 19/7/2012), indica la precisa scansione logica che il Giudice deve seguire:

  1. analisi della capacità a testimoniare, intesa come l’abilità soggettiva a recepire le informazioni, ricordarle, raccordarle e riferirle in modo coerente e compiuto (che deve, ovviamente, presumersi, salvo che ricorrano specifiche situazioni che possano porla in dubbio: dall’età del dichiarante, alle sue particolari condizioni psichiche);
  2. disamina della credibilità soggettiva (onde verificare che il narrato non sia inquinato da situazioni, attinenti alla sfera personale del dichiarante, in grado di alterarne, finanche in maniera inconsapevole, la genuinità);
  3. vaglio della attendibilità intrinseca (intesa come capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente e logicamente congrua degli eventi evocati)
  4. qualora risultino opportuni, riscontri esterni che consistotono in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto né assistere ogni segmento della narrazione (Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135)..

Il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa attraverso elementi estrinseci – ritenuto, opportuno solo nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile –, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di elementi di riscontro estrinseci, risultando del tutto ragionevole escluderne la necessità in caso di giudizio positivo sulla credibilità personale della persona offesa e sulla attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni, in termini di precisione, costanza e intrinseca coerenza logica del narrato, ed in mancanza di elementi di segno contrario.

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Diritto Civile Diritto Penale

Guida in stato di ebbrezza: sospensione cautelare della patente

GIUDICE DI PACE DI RHO, ORDINANZA 12.08.2024

Lo studio legale Campiotti Mastrorosa si è recentemente occupato di un caso riguardante la guida in stato di ebrezza alcolica e i limiti connessi alla conseguente sospensione della patente di guida.

Nel nostro ordinamento giuridico, la guida in stato di ebrezza alcolica è disciplinata dall’art. 186 del Codice della Strada (C.d.S.).

Il comma 2 del predetto articolo distingue tre diverse soglie di tasso alcolemico.

  1. la prima soglia (art. 186, comma 2, lett. a) ricomprende i valori di tasso alcolemico superiori a 0,5 g/l e non superiori a 0,8 g/l; in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, trattandosi di mero illecito amministrativo, e la sospensione della patente da tre a sei mesi
  2. la seconda soglia (art. 186, comma 2, lett. b) ricomprende i valori di tasso   alcolemico superiori a 0,8 g/l e non superiori a 1,5 g/l; questa ipotesi, considerata dalla Legge come reato, è punita con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto e della sospensione della patente da sei mesi a un anno;
  3. la terza soglia (art. 186, comma 2, lett. c) si riferisce al tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;in questo caso la legge prevede che il fatto venga sanzionato con le pene congiunte dell’ammenda e dell’arresto (comminate nella misura massima della cornice edittale), oltre che con la confisca obbligatoria del veicolo, e della sospensione della patente da uno a due anni.

Nelle ipotesi regolate dalle lettere b) e c), gli operanti ritirano la patente al guidatore e la trasmettono al Prefetto, il quale, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino a un massimo di due anni.

A tal proposito, bisogna considerare due aspetti: il primo è che il provvedimento prefettizio incide su un fatto per il quale non è ancora intervenuto un accertamento in sede penale ed ha, infatti, una funzione anticipatoria della sanzione accessoria (Cassazione civile sez. VI, 27/06/2017).

Il secondo è che, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186 C.d.S., la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite con il lavoro di pubblica utilità (LPU – ex art. 54, D.Lgs n. 274/2000).

Ai sensi dell’art. 186 co. 9 bis cds: ‘‘il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.’’ 

Qualora il lavoro di pubblica utilità sia stato svolto positivamente, il Giudice fisserà una nuova udienza al fine di dichiarare estinto il reato e di ridurre alla metà la durata della sanzione della sospensione della patente.

Paradossalmente, nelle more del giudizio (durante l’espletamento dei lavori di pubblica utilità o, addirittura, al termine degli stessi) il soggetto potrebbe avere già patito un periodo di sospensione della patente di guida – disposta dal Prefetto – superiore rispetto a quella che poi, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, verrebbe inflitta in concreto.

Nel caso che ha occupato lo Studio, dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale, risultavano valori di 0,85 e 0,87 g/l: un valore di poco superiore alla soglia della lettera b.

Il Prefetto di Milano disponeva la sospensione della patente di guida per sei mesi.

Il provvedimento prefettizio è però apparso a prima vista errato.

Infatti, il Prefetto nello stabilire la durata della sospensione, avrebbe dovuto valutare che era ragionevole ritenere che l’eventuale condanna alla pena accessoria a carico del guidatore, che non aveva precedenti penali, sarebbe stata irrogata nel minimo, ossia in sei mesi.

Potendo lo stesso optare per la sostituzione della pena con i LPU, la conseguenza sarebbe l’ottenimento della riduzione della sospensione della patente per un periodo complessivo di tre mesi.

In definitiva, in considerazione anche delle tempistiche del processo penale, il rischio per il cliente sarebbe stato quello di patire una sospensione della patente, in via cautelare, superiore a quella definitiva.

Per tali motivi è stato presentato ricorso al Giudice di Pace di Rho, che, in attesa della decisione nel merito della vicenda, con ordinanza del 12.08.2024 ha sospeso cautelarmente l’esecutorietà del provvedimento prefettizio nella parte in cui – non valutando le peculiarità del caso concreto – prevedeva una sospensione di mesi sei della patente di guida.

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Codice della Strada: pluralità di violazioni

CASS. CIV., SEZ. II, ORD., 17 LUGLIO 2024, N. 19680 –

Il Codice della strada definisce “Zona a traffico limitato” (Ztl) un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati.

La limitazione può far riferimento a:

  1. fasce orarie prestabilite;
  2. determinate categorie di utenti della strada;
  3. particolari veicoli.

La vicenda che ci occupa origina da un’opposizione presentata, con separati ricorsi, da un’automobilista avverso 39 verbali di violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché avverso ulteriori 19 verbali di violazione delle medesime norme.

I verbali venivano notificati all’opponente dalla Polizia Municipale per aver circolato nella zona a traffico limitato in difetto di autorizzazione.

L’automobilista asseriva di essere incorsa in errore incolpevole poiché, al momento della circolazione, aveva la convinzione di essere ancora titolare del diritto di circolare nella zona a traffico limitato del Comune di Terni. Pertanto, l’opponente ricorreva al Giudice di Pace di Terni per ottenere l’annullamento dei predetti verbali.

In primo e in secondo grado, i giudici, in accoglimento dei ricorsi, annullavano tutti i verbali, fatta eccezione per il primo.

Per l’effetto, il Comune di Terni ricorreva in Cassazione.

Il Comune asseriva che i giudici di primo e secondo grado, pur avendo accertato la sussistenza di una pluralità di condotte (poste in essere dall’automobilista), riconducevano queste ultime alla prima infrazione senza, però, delineare il ragionamento logico in virtù del quale le successive violazioni dovevano essere ricondotte alla prima.

Per la difesa del Comune ricorrente, la fattispecie trova la sua regolamentazione nell’art. 198 C.d.S..

Il primo comma del citato articolo stabilisce: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”

Tale disposizione estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la sola limitazione prevista dal secondo comma del medesimo articolo, il quale così dispone: ‘‘In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione’’.

La Corte rigettava il ricorso del Comune, chiarendo che nel caso di specie, a dispetto di quanto sostenuto dall’ente, le trasgressioni compiute dall’automobilista non integravano un’ipotesi di concorso formale poiché questo istituto richiede, ai fini della configurazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 81 c.p., l’unicità dell’azione (od omissione) produttiva della pluralità di violazioni.

Viceversa, nel caso di specie, trova applicazione l’art. 8 bis (L. n. 689/81) rubricato “Reiterazione delle violazioni” il quale così recita: “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

In sostanza, le violazioni, seppur poste in essere in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono, semmai, essere considerate come un’unica infrazione in quanto reiterazioni del medesimo illecito amministrativo (c.d. reiterazione specifica).

Pertanto, la Suprema Corte – nell’ordinanza n. 19680 del 17 luglio 2024 – ribadiva quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio: le condotte, poste in essere dall’automobilista costituiscono un’unica infrazione, la quale è idonea a comportare la caducazione delle violazioni successive.

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Diritto Penale

Maltrattamenti e liti in famiglia

CASSAZIONE PENALE, SENT. 03/05/2024 N. 17656

Il comma uno dell’articolo 572 del Codice Penale recita: “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.

Si può considerare violenza ogni forma di abuso di potere e controllo (manifestabile come sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico, violenza assistita e di matrice religiosa), volta a costringere altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

Le varie forme di violenza possono essere manifestate isolatamente o, come più spesso accade, congiuntamente.

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cass. Pen. n. 17656/2024) sulla differenza intercorrente tra una lite familiare ed il reato di maltrattamenti familiari.

Ciò che qualifica una condotta alla stregua d’un maltrattamento familiare di cui all’art. 572 c.p. è – valutato un (necessario) quadro di insieme – che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati ed operanti a diversi livelli (fisico o psicologico o economico), siano volontariamente preordinati a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l’identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni.

Per verificare in concreto, quindi, se ricorra – o meno – la fattispecie delittuosa è necessario esaminare e valorizzare se la relazione sia connotata da una asimmetria, di potere e di genere, di cui la violenza costituisce la modalità più visibile: in presenza di un soggetto che impedisca ad un altro, in modo reiterato, (persino) di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con la sanzione della violenza, della coartazione e dell’offesa, allora la fattispecie sarà da ricondursi nell’alveo del delitto di maltrattamenti familiari.

Ove, invece, le parti siano in posizione paritaria e si confrontino, anche con veemenza, riconoscendo e accettando, reciprocamente, il diritto di ciascuno di esprimere il proprio punto di vista, si avrà riguardo alla fattispecie di liti familiari, non sanzionata penalmente.

Ciò detto, il reato in parola è aggravato (la pena è aumentata sino alla metà) nel caso in cui il fatto sia commesso in presenza (o in danno), tra gli altri, di persona minore.

Sullo specifico punto, la Corte di Cassazione ha ricordato (Cass. Pen. n. 17845/2024) che, affinché operi l’aggravante della violenza assistita, non occorre che le condotte vessatorie realizzate in presenza dei minori abbiano necessariamente il contenuto proprio della violenza fisica, potendo apprezzarsi a tal fine anche quelle verbalmente violente o tipicamente dispregiative che contribuiscono, nella loro abitualità, a dare corpo al contesto maltrattante destinato a fondare l’ipotesi di reato di cui all’art 572 c.p.

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Diritto Civile

Diritto dell’ex coniuge alla quota dell’indennità di fine rapporto

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, SENTENZA 07/03/2024 N. 6229

L’art. 12 bis della L. 898/1970 prevede il diritto per l’(ex) coniuge, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ottenere una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro (ex) coniuge nel momento in cui cessa ogni rapporto di lavoro.

Tale quota è pari al 40% della totale indennità riferibile agli anni in cui erano pendenti il rapporto di lavoro ed il matrimonio.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 6229 del 7 marzo 2024, ha però stabilito che, seppur rientranti nell’alveo del succitato articolo sia le indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, sia le indennità riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato, non rientrano, invece, tra gli altri, gli incentivi all’esodo (escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 12 bis della L. n. 898/1970 sono anche le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa; l’indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco; l’indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento).

Sul punto si erano registrati già in passato orientamenti contrastanti: il più recente (ex multis Cass. Civ. 14171/2014) era nel senso di includere gli importi di incentivo all’esodo nell’alveo dell’art. 12 bis, sul rilievo che si tratterebbe di somme che non hanno alcuna natura liberale o eccezionale e che costituirebbero una semplice controprestazione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Altro orientamento (ex multis Cass. Civ. 19309/2003), più risalente, invece, escludeva la possibilità di ricomprendere l’incentivo all’esodo nell’alveo dell’art. 12 bis in quanto tale articolo sarebbe stato riferibile solamente a tutte quelle prestazioni indennitarie – indipendentemente da come chiamate – che maturano a far data dal termine del rapporto di lavoro, determinate proporzionalmente alla durata del rapporto e all’entità della retribuzione percepita in costanza di rapporto, i quali sarebbero caratteri non ricorrenti nei casi di incentivo all’esodo.

Le Sezioni Unite, evidenziando come la ratio dell’art. 12 bis debba essere ravvisata in quella d’una – postergata – compartecipazione alle fortune economiche costruite dai coniugi in costanza di matrimonio, hanno affermato il principio di diritto a mente del quale la quota dell’indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell’art. 12-bis della L. n. 898 del 1970, al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore.

Ciò in quanto l’attribuzione d’una quota di indennità di fine rapporto – limitatamente ai soli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio – avrebbe un duplice fine, assistenziale e perequativo-compensativo, e si ricollegherebbe all’incremento del patrimonio prodotto, in costanza di rapporto, dal lavoro di coniuge e dell’indiretto contributo dell’altro.

L’incentivo allesodo, al contrario, non configurandosi come retribuzione differita, accantonata nel corso del rapporto di lavoro e divenuta esigibile alla cessazione del rapporto stesso, non rientra nella quota dell’indennità di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell’assegno divorzile e non passato a nuove nozze.

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Diritto Civile

Fideiussione e normativa antitrust

TRIBUNALE DI VARESE, SENT. 23/04/2024 N. 448

Il Tribunale di Varese con la Sentenza n. 448/2024 del 23.04.2024, in un caso seguito dallo Studio Legale Campiotti si è recentemente espresso sulla conseguenza della violazione della normativa Antitrust in caso di fideiussioni omnibus o fideiussioni specifiche.

La fideiussione è una tipica garanzia personale.

L’art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Fonte dell’obbligo del fideiussore può essere sia la legge sia la volontà privata.

L’obbligazione del fideiussore si estingue: i) a causa dell’estinzione dell’obbligazione del debitore originario; ii) attraverso i normali modi di estinzione delle obbligazioni; iii) quando, per fatto imputabile al creditore non è più realizzabile la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore; iv) quando, in caso di fideiussione per un’obbligazione futura, il creditore ha fatto credito al terzo senza autorizzazione del fideiussore, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; v) quando il creditore, entro sei mesi della scadenza dell’obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore o non le ha diligentemente coltivate.

Sull’ultimo punto, la giurisprudenza ha affermato che per istanza debba intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziale assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato (Cass. Civ. n. 25197/2023): non basta la notifica di un atto stragiudiziale come la nota pro forma o il precetto non seguito dall’esecuzione.

Nelle ipotesi in cui le parti, però, abbiano pattiziamente previsto che il garante debba adempiere a seguito della “semplice richiesta” del creditore (c.d. garanzia a prima richiesta), la domanda di pagamento inviata in via stragiudiziale può, e deve, essere considerata una valida istanza (Cass. Civ. n. 22346/2017).

Diversamente argomentando, infatti, la garanzia perderebbe il suo significato di garanzia a prima richiesta.

Tanto premesso, ai sensi dell’art. 1938 c.c. la fideiussione può essere anche prestata per un’obbligazione futura o condizionale: si ritiene che sia condizione di validità l’esistenza di un rapporto di fatto tra le parti dal quali risulti probabile l’insorgere di un credito.

Particolare tipo di fideiussione per obbligazioni future è la fideiussione omnibus, che si ha quando un soggetto si obbliga a garantire (per lo più nei confronti di una banca) l’adempimento di ogni obbligazione già sorta o che sorgerà a carico di un altro soggetto senza la previsione né di limiti di durata né di limiti quantitativi.

L’art. 1938 c.c. è stato modificato dall’art. 10 della L. 154/1992 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, il quale ha imposto la previsione dell’importo massimo garantito.

Gli istituti bancari, nell’ambito dei rapporti contrattuali con la clientela, generalmente si avvalgono di schemi negoziali predisposti dall’Associazione Bancaria Italiana (o ABI).

Nel 2005, La Banca d’Italia ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust alcune clausole contenute nello schema negoziale per il contratto di fideiussione omnibus.

In tale contesto, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha chiarito cosa accade qualora, nel contratto di fideiussione concluso tra la banca e il cliente, siano riportate proprio le clausole dello schema ABI dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust: in detto caso, il rimedio applicabile è quello della nullità parziale.

Infatti, qualora nel contratto di fideiussione siano riportate pedissequamente le clausole dichiarate nulle, si applicherebbe il principio di conservazione degli atti negoziali a mente del quale la fideiussione omnibus sarebbe nulla limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito. Il principio verrebbe derogato, con conseguente nullità dell’intero contratto, solo qualora venga dimostrata la diversa volontà delle parti nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi ravvisato – della parte del contratto colpita da nullità.

Tali principi non si applicano, per converso, a fideiussioni specifiche (rectius non omnibus) (cfr. Trib. Milano n. 7015/2022; Trib. Milano n. 5481/2022; Corte Appello Milano n. 3082/2022). Questo orientamento è stato di recente confermato anche dal Tribunale di Varese (Trib. Varese, Sentenza n. 448/2024 del 23.04.2024).

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Diritto Civile

Rendita perpetua e rendita vitalizia

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 26/03/2024 N. 8116

Il termine rendita indica qualsiasi prestazione a carattere periodico che abbia ad oggetto denaro o altra quantità di cose fungibili.

Il contratto di rendita ha in genere la funzione e lo scopo di convertire in prestazioni periodiche un capitale o un bene. Infatti, la costituzione di una rendita si attua mediante la consegna di un bene o il versamento di un capitale: chi lo riceve deve eseguire prestazioni periodiche come corrispettivo di una cessione onerosa o come onere di una attribuzione a titolo gratuito.

Si distinguono due fattispecie di rendita:

  1. la rendita perpetua è il contratto con cui una parte cede un immobile (rendita fondiaria) o una capitale (rendita semplice) all’altra parte, che in cambio le attribuisce il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili (art. 1861 cc). Al debitore è attribuito un diritto di riscatto: questi può liberarsi dal suo obbligo di prestazione periodica pagando la somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua, sulla base dell’interesse legale (e tale diritto non può essere escluso per accordo tra le parti). Le parti, però, possono stabilire che il riscatto non si compia durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine (sullo specifico punto, la legge fissa il limite di 10 anni nella rendita semplice e 30 in quella fondiaria);
  2. la rendita vitalizia è il contratto con cui una parte si obbliga a pagare una rendita al beneficiario per tutta la vita del beneficiario stesso o di un terzo. Il beneficiario può essere la stessa controparte o anche una persona diversa: in tale ultimo caso si ricorre all’istituto del contratto a favore di terzo. Normalmente la rendita vitalizia è un contratto a titolo oneroso in quanto l’obbligazione viene assunta dietro corrispettivo consistente nella cessione di un bene mobile, immobile o di un capitale, anche se non mancano casi in cui sia a titolo gratuito (con donazione o per testamento). La rendita vitalizia è un contratto aleatorio poiché l’entità della prestazione dipende da un fatto futuro ed incerto quale è la durata della vita umana: pertanto, il debitore non può liberarsi dall’obbligo di pagare la rendita, anche se il contratto è divenuto particolarmente oneroso. Nemmeno può liberarsene restituendo il capitale e rinunciando alle rate già pagate.

Ciò posto, con riguardo al contratto di rendita vitalizia si rileva che una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 8116/2024) ha affermato come in tema di accertamento dell’alea, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, sia necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della “equivalenza del rischio“, cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un’uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell’entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario; ne consegue che l’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite.

Tanto premesso, con riguardo ai profili problematici relativi all’istituto della rendita, si rileva come al creditore del cedente sia concessa l’azione revocatoria a salvaguardia dell’integrità del patrimonio del debitore, qualora quest’ultimo compia atti con i quali si spogli dei propri beni e li sottragga al soddisfacimento creditorio.

Presupposti per esperire tale azione, operata una valutazione di opportunità, sono: i) esistenza di un credito, anche se litigioso e non esigibile; ii) atto di disposizione inter vivos compiuto dal debitore; iii) diminuzione del patrimonio del debitore; iv) consapevolezza del debitore di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore.

L’onere di provare la consapevolezza dell’acquirente spetta a chi agisce in revocatoria.

Esperendo tale azione con esito vittorioso l’atto di cessione potrebbe essere dichiarato inefficace.

Ulteriore profilo problematico, in tema di rendita, riguarda l’eventualità che un erede legittimario possa esperire azione di riduzione: infatti, ove le prestazioni (cessione e rendita) – pur tenendo conto del tipico rischio insito nell’accordo – non siano proporzionate nel valore, il contratto potrebbe rivelare una simulazione, in quanto potrebbe nascondere una donazione lesiva delle quote di eredi legittimari. In tale ipotesi, il legittimario potrebbe agire a tutela della propria quota di legittima, chiedendo la riduzione, per quanto quivi ci occupa, delle donazioni eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre (Cass. Civ. 7479/2013).

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Diritto Civile

La nomina dell’amministratore di sostegno

TRIBUNALE DI VARESE, Decreto del 04.03.2024

La capacità di agire è definibile come l’attitudine di un soggetto a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee ad acquistare ed esercitare diritti e/o assumere obblighi.

La capacità di agire si acquista, salvo ipotesi particolari per cui è richiesta una diversa età, al momento della maggiore età e perdura – di regola – sino al momento della morte.

Nel corso della vita d’un soggetto, però, possono intervenire alcune cause che modificano la capacità di agire, limitandola od escludendola.

Sul punto, l’ordinamento prende in considerazione casi in cui un soggetto non è più in grado di compiere alcun tipo di atto, ed allora si ha riguardo alla c.d. incapacità assoluta di agire (tali sono i casi di: minore d’età, interdizione giudiziale ed interdizione legale), e circostanze in cui, invece, un soggetto è in grado di compiere solo alcuni atti, ed allora si ha riguardo alla c.d. incapacità relativa di agire (tali sono i casi di: emancipazione ed inabilitazione).

Di fronte alla – eventuale – perdita della capacità di agire, assoluta o relativa, l’ordinamento ricollega degli istituti c.d. di protezione, creati nell’interesse del soggetto incapace, che gli consentano, in diversa misura, l’esplicazione di attività giuridica che, altrimenti, gli sarebbe preclusa.

Al fine di sacrificare il meno possibile la capacità di agire, salvaguardandone maggiormente la libertà di autodeterminarsi, ed al fine ulteriore di potersi avvalere d’uno strumento dal contenuto non predeterminato ma parametrabile alle effettive esigenze del caso concreto, è stato introdotto nel 2004 l’istituto (di protezione) dell’amministrazione di sostegno, atto a tutelare le persone prive – in tutto o in parte – di autonomia.

A differenza dell’interdetto o dell’inabilitato, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza o assistenza dell’amministratore di sostegno, e ciò alla luce delle specifiche necessità vagliate caso per caso dal Giudice Tutelare.

Pertanto, colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità, anche parziale o temporanea, ovvero di menomazione fisica o psichica, può oggi ricorrere al giudice tutelare affinché nomini, con decreto, un amministratore di sostegno. Quest’ultimo può essere o già individuato dal beneficiario (anche preventivamente con atto pubblico o scrittura privata autenticata), ovvero, in mancanza di indicazioni e/o in presenza di gravi ragioni, scelto direttamente dal giudice.

La figura dell’amministratore di sostegno presenta un peculiare vantaggio: allo stesso potrebbero essere anche attribuiti poteri di rappresentanza relativamente alle scelte sanitarie da intraprendere. Con riferimento ai compiti specifici dell’amministratore di sostegno in ambito sanitario, infatti, la giurisprudenza ha affidato a tale figura quello di manifestare il consenso ai trattamenti sanitari e terapeutici.

Con specifico riguardo ai presupposti per la nomina, lo Studio Legale Campiotti Mastrorosa ha patrocinato un procedimento che si è concluso con il decreto del Tribunale di Varese del 04.03.2024, con il quale è stato sancito che non è sufficiente la sola anzianità, malattia o disabilità d’un soggetto per rendere necessaria (ma nemmeno opportuna) la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno.

Diversamente, infatti, qualunque malato, anziano o disabile dovrebbe ricorrere alla nomina dell’amministratore di sostegno, così istituzionalizzando e burocratizzando un istituto che comporta comunque vere e proprie limitazioni alla capacità di agire delle persone. Pertanto, tale misura di protezione sarebbe ricorribile nei soli casi in cui si riscontri, in concreto, al di là dell’età, della malattia o della disabilità, anche una concorrente sensibile riduzione della capacità di agire.

Nel caso in esame, nell’ambito della audizione del soggetto interessato, obbligatoria ex lege ai sensi dell’art 407 c.c., questi dichiarava espressamente la propria contrarietà alla disposizione della misura di sostegno. Il Giudice Tutelare di Varese ha evidenziato, che ove una persona ancorché affetta da patologia fisica e/o psichica, sia in grado comunque di determinarsi e sia, dunque, ritenuta consapevole, ben può esprimere il proprio dissenso e la sua volontà è vincolante per il Giudicante (così Cass. Civ. 22602/2017).

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Locazione e canone in nero

Ai sensi dell’art. 1571 c.c., la locazione è “il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.

Detto contratto è disciplinato, altresì, da leggi speciali: in particolare, la L. 431/1998 disciplina la locazione di immobili ad uso abitativo e la L. 392/1978 (abrogata in parte dalla L. 431/1998) disciplina le locazioni di immobili ad uso diverso dall’abitazione.

Il contratto si perfeziona con il semplice consenso legittimamente manifestato e produce effetti obbligatori tra le parti.

Sebbene il codice civile non prescriva una particolare forma per la conclusione d’un contratto di locazione (eccetto che per i contratti ultranovennali per cui è prevista la forma scritta a pena di nullità), le L.L. 431/98 e 392/78 prevedono, tuttavia, che ai fini della conclusione di un valido contratto la forma scritta, onde anche fornire una adeguata pubblicità all’atto. In difetto, il contratto è da ritenersi nullo e tale invalidità è rilevabile d’ufficio dal Giudice.

Scopo delle previsioni normative è quello di far emergere l’enorme numero di contratti c.d. in nero e contrastare l’evasione fiscale (cfr. anche Cass. Civ. SS.UU. n°18214/2015): le locazioni, infatti, sono sottoposte sia imposte dirette sia imposte indirette.

Il contrasto all’evasione fiscale è raggiunto anche con l’imposizione dell’obbligo, per il conduttore e per il locatore, di registrare qualunque contratto di locazione di beni immobili la cui durata ecceda i trenta giorni: la registrazione deve avvenire preso gli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di trenta giorni successivi alla decorrenza dello stesso. In caso di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge il contratto sarà affetto, ancora una volta, da nullità.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n°23601/2017) sono più volte intervenute in materia, in primis chiarendo che l’omessa registrazione totale del contratto di locazione immobiliare, tale da rendere l’intero rapporto locatizio sconosciuto al fisco, comporta, come detto, la nullità dell’intero contratto per inadempimento dell’obbligo tributario, ancorché tale nullità sia sanabile retroattivamente per effetto dell’adempimento tardivo della formalità omessa.

In secondo luogo, le Sezioni Unite hanno affermato che nei casi in cui il canone effettivamente convenuto tra le parti sia di un importo superiore a quello riportato sul contratto d’affitto registrato – in tal caso si ha riguardo al c.d. “patto occulto di maggiorazione del canone” – ad essere affetto da nullità è solo il patto, e non già l’intero contratto, e non vi è possibilità di rimedi in sanatoria.

Nei casi di c.d. patto occulto di maggiorazione del canone è ragionevole chiedersi se e come recuperare l’eccedenza di canone versata in nero (extra rispetto al canone in chiaro convenuto).

Sullo specifico punto, l’art. 79 della L. 392/78 sancisce che il conduttore, entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, da intendersi quale termine di decadenza, può chiedere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in misura superiore al canone concordato.

La richiesta di restituzione delle somme, peraltro, può essere avanzata anche in tutti quei casi in cui il contratto non sia mai stato registrato: qualora sia stato il locatore ad imporre al conduttore di non procedere alla registrazione, esercitando sullo stesso una sorta di violenza morale al fine di indurlo ad omettere tale adempimento, il conduttore avrà diritto alla restituzione dell’eccedenza pagata; qualora, invece, il contratto in nero sia frutto dell’(illegittimo) accordo tra le due parti, il locatore, da un lato, potrebbe agire in giudizio per ottenere il rilascio dell’immobile occupato senza titolo, mentre il conduttore potrebbe essere ristorato parzialmente delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente a quella del canone concordato.

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Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La ristrutturazione dei debiti è una procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) in sostituzione dell’istituto del piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012.

Lo scopo del procedimento (al pari del concordato minore e della liquidazione controllata) è l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti: trattasi infatti di uno strumento giuridico mediante il quale è possibile rinegoziare i debiti e vedersi riconosciuto il diritto di pagarli diversamente da come inizialmente previsto, oppure di non pagarne una parte.

La procedura è riservata esclusivamente al consumatore definito dall’art. 2, lett. e), del CCII, quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta -anche se socia di una s.n.c., di una s.a.s. o di una s.a.p.a.-. Il sovraindebitamento rappresenta la condizione di crisi od insolvenza di un soggetto che non riesce a ripianare le obbligazioni assunte con istituti bancari e finanziari (es. mutui e presiti personali), pubbliche amministrazioni (Agenzia Entrate), fornitori o privati (es. debiti condominiali).

Per usufruire di tale strumento il consumatore non deve esser già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda od aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

La domanda di accesso alla procedura deve essere presentata presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro principale dei suoi interessi tramite l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC); detto Organismo ha altresì il compito di redigere una relazione – da allegare alla domanda introduttiva – contenente: l’indicazione delle cause dell’indebitamento; le ragioni dell’incapacità del debitore a soddisfare le obbligazioni; l’attendibilità dei documenti a supporto della richiesta; i presumibili costi della procedura.

La proposta di ristrutturazione deve indicare tempi e modalità per superare la crisi economica e può prevedere il soddisfacimento – anche parziale e differenziato – dei crediti in qualsiasi forma. Tra i debiti da rinegoziare è possibile indicare anche quelli derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.

La ristrutturazione dei debiti è prevista anche in ambito familiare (art. 66 CCII) e, a differenza del concordato minore, non è sottoposta all’approvazione dei creditori insoddisfatti soggiacendo unicamente alla valutazione e controllo del Tribunale in composizione monocratica. Non è quindi necessario il voto favorevole della maggioranza dei creditori per ottenere l’esdebitazione, essendo a tal fine sufficiente solo che il piano venga omologato dal Giudice e che il debitore dia corretta esecuzione allo stesso.

Se il Tribunale ritiene ammissibile la domanda dispone con decreto la pubblicazione di proposta e piano sul sito web del Tribunale o del Ministero di Giustizia nonché la comunicazione di questi ai creditori entro 30 giorni; quest’ultimi hanno 20 giorni per proporre eventuali osservazioni.

Dal decreto di apertura della procedura possono conseguire rilevanti effetti.

Se il debitore lo richiede, vengono disposte le seguenti misure protettive del suo patrimonio: divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati; sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che pregiudicherebbero la fattibilità del piano; divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.

Il giudice omologa il piano con sentenza previa verifica dell’ammissibilità giuridica e fattibilità economica dello stesso e dopo la risoluzione di ogni questione, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. In caso di diniego all’omologazione il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure protettive eventualmente accordate e, su domanda del debitore (e, in caso di frode, su istanza del P.M. o di un creditore), dispone la conversione in liquidazione controllata se ne ricorrono i presupposti di legge.

Con la sentenza di omologazione e chiusura della procedura si avvia la fase di esecuzione che compete al debitore il quale, sotto la vigilanza dell’OCC, deve provvedere al compimento degli atti previsti nel piano ed ai pagamenti -od alle altre forme di adempimento- a favore dei creditori previsti nella proposta.

Eseguito correttamente il piano, l’OCC ne certifica la corretta esecuzione mediante presentazione di una relazione finale al Giudice; diversamente, in caso d’inadempimento agli obblighi ivi previsti (e negli altri casi previsti dall’art. 72 CCII) il Giudice revoca d’ufficio – o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato – l’omologazione del piano in contraddittorio con il consumatore.