Studio Legale Campiotti Mastrorosa

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Ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato

Il regolamento condominiale non può impedire al condomino il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato – Cassazione civile sez. II – 11/12/2019, n. 32441

Soprattutto nel periodo invernale, sono molto sentite le questioni attinenti alle spese e ai consumi che i condomini sono tenuti a corrispondere per il riscaldamento, soprattutto nel caso di edifici ormai datati o non muniti di presidi di isolamento termico (es. infissi di ultima generazione).

Per tale motivo, in molti hanno optato per il distacco delle proprie unità immobiliari dall’impianto di riscaldamento centralizzato, come consentito dall’art. 1118, co. 4, c.c..

Su questo specifico tema, la Corte di Legittimità ha confermato che “il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco”.

Diverso è invece il discorso attinente agli oneri gravanti sui condomini distaccati relativi alle spese di mantenimento e di consumo.

Innanzitutto, a seguito dell’emanazione del D.Lgs 102/2014 e successive modifiche, il quale a sua volta richiama la normativa UNI 10200, sono stati differenziati i consumi cd. “volontari”, che vengono posti a carico dei singoli condomini in proporzione al loro effettivo utilizzo del riscaldamento, e i consumi cd. “involontari”, che gravano su tutti i condomini (anche quelli distaccati) e che dipendono principalmente dalle dispersioni termiche dell’impianto centralizzato.

In secondo luogo, il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese necessarie per la manutenzione dell’impianto.

In ogni caso, ricorda la Cassazione, il regolamento condominiale può legittimamente stabilire una diversa distribuzione delle spese per l’uso dell’impianto centralizzato, anche nei confronti del condomino rinunziante, “poichè il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c., è derogabile”.

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Incidente tra veicolo, il terzo trasporto può agire direttamente contro l’assicurazione

Cassazione civile, sez. III, 08/10/2019, n. 25033

L’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che il terzo trasportato, che abbia riportato dei danni a seguito di un sinistro stradale, abbia diritto ad agire in giudizio direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del proprietario del veicolo sul quale era a bordo, salvo che l’incidente sia determinato da un caso fortuito.

Alla luce di tale previsione normativa A.B., che aveva patito delle lesioni a seguito della brusca caduta di un motoveicolo di cui era passeggero, citava in giudizio l’impresa assicuratrice del proprietario del motociclo, pretendendo il risarcimento dei danni subiti in tale occasione. La pretesa di A.B., rigettata in primo e secondo grado, era portata all’attenzione della Corte di Cassazione.

La Corte di Legittimità, dissipando alcune incertezze derivanti da precedenti pronunce, ha chiarito che “il coinvolgimento di (almeno) due veicoli sia il presupposto per l’operatività della norma, non richiedendosi, invece, necessariamente, la loro collisione, essendo, così, la stessa destinata ad operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Si pensi, esemplificativamente, alle ipotesi (per vero, tutt’altro che infrequenti), in cui un mezzo tagli la strada ad un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure il caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guardrail (ed altre ancora)”.

Veniva così confermata la decisione dei giudici dei precedenti gradi.

Tuttavia, ha ricordato la Suprema Corte che, se non sono coinvolti due veicoli (come nel caso di A.B.), il terzo trasportato ha comunque diritto a far valere le sue pretese risarcitorie nei confronti sia del conducente sia del proprietario del veicolo.

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Garanzia autoveicolo

AUTOVETTURA DIFETTOSA: RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO VENDITORE – CASSAZIONE CIVILE SEZ. III, SENT. N.14775/2019

La Cassazione ha recentemente chiarito la portata dell’art. 130, co. 5, D. Lgs 205/2006 (Codice del Consumo), in tema di compravendita di autoveicoli.

Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Legittimità era quello di un proprietario (consumatore) di un’autovettura acquistata da una concessionaria (imprenditore) che pretendeva da quest’ultima la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno a fronte dei difetti riscontrati sulla propria automobile.

La sentenza in questione ha affermato che sussiste per il venditore il dovere di “riparazione” o “sostituzione” del veicolo entro un congruo termine, come previsto dall’art. 130, co. 5, citato, solo nel caso di “difetto originale di conformità” del bene venduto.

Val la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 132, co. 2, Codice del Consumo, “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.

In tutti gli altri casi, troveranno spazio le norme generali in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

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Settant’anni di Avvocati

Il 28 giugno 2019, lo Studio Legale insieme a collaboratori e clienti, ha festeggiato settanta anni di attività.

In tale occasione è stato deciso di rinnovare il sito internet dello Studio, e di introdurre la funzionalità “News”, nella quale verranno pubblicati notizie e aggiornamenti in tema di diritto e giustizia a partire dal mese di ottobre.