Il regolamento condominiale non può impedire al condomino il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato – Cassazione civile sez. II – 11/12/2019, n. 32441
Soprattutto nel periodo invernale, sono molto sentite le questioni attinenti alle spese e ai consumi che i condomini sono tenuti a corrispondere per il riscaldamento, soprattutto nel caso di edifici ormai datati o non muniti di presidi di isolamento termico (es. infissi di ultima generazione).
Per tale motivo, in molti hanno optato per il distacco delle proprie unità immobiliari dall’impianto di riscaldamento centralizzato, come consentito dall’art. 1118, co. 4, c.c..
Su questo specifico tema, la Corte di Legittimità ha confermato che “il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e di conseguenza sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco”.
Diverso è invece il discorso attinente agli oneri gravanti sui condomini distaccati relativi alle spese di mantenimento e di consumo.
Innanzitutto, a seguito dell’emanazione del D.Lgs 102/2014 e successive modifiche, il quale a sua volta richiama la normativa UNI 10200, sono stati differenziati i consumi cd. “volontari”, che vengono posti a carico dei singoli condomini in proporzione al loro effettivo utilizzo del riscaldamento, e i consumi cd. “involontari”, che gravano su tutti i condomini (anche quelli distaccati) e che dipendono principalmente dalle dispersioni termiche dell’impianto centralizzato.
In secondo luogo, il condomino distaccato è comunque tenuto a contribuire alle spese necessarie per la manutenzione dell’impianto.
In ogni caso, ricorda la Cassazione, il regolamento condominiale può legittimamente stabilire una diversa distribuzione delle spese per l’uso dell’impianto centralizzato, anche nei confronti del condomino rinunziante, “poichè il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione dettato dall’art. 1123 c.c., è derogabile”.